IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna sulla base dello Statuto regionale e delle leggi 17 maggio 1983, n. 217, e 8 giugno 1990, n. 142, definendo l'attivita' della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli Enti locali territoriali e agli altri Enti ed organismi interessati allo sviluppo del turismo.