IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  presente legge disciplina l'organizzazione turistica della
Regione Emilia-Romagna sulla base dello  Statuto  regionale  e  delle
leggi  17  maggio  1983,  n.  217, e 8 giugno 1990, n. 142, definendo
l'attivita' della Regione e l'esercizio delle funzioni  attribuite  o
delegate agli Enti locali territoriali e agli altri Enti ed organismi
interessati allo sviluppo del turismo.